DETRAZIONI 65%

Introduzione

La legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190) ha prorogato al 31 dicembre 2015, nella misura del 65%, la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Nella stessa misura è prevista anche la detrazione per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli che riguardano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.
L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.

Le detrazioni, da ripartire in dieci rate annuali di pari importo, sono riconosciute nelle seguenti misure:

  • 55% delle spese sostenute fino al 5 giugno 2013;
  • 65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015 sia per interventi sulle singole unità immobiliari sia quando l’intervento è effettuato sulle parti comuni degli edifici condominiali, o se riguarda tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio;

Le spese da sostenere per l’assistenza tecnica, le spese progettuali e le spese per la compilazione della pratica di detrazione rientrano nelle spese detraibili.

Detrazione massima per tipogia di intervento
Tipo di interventoDetrazione massima
Riqualificazione energetica di edifici esistenti100.000 €
Involucro edifici (pareti, copertura,finestre compresi infissi)60.000 €
Installazione di pannelli solari60.000 €
Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale30.000 €
Schermature solari (elencate nell’allegato M del d.lgs n.311/2006)60.000 €
Impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili30.000 €
Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale).

La prova dell’esistenza dell’edificio può essere fornita dalla sua iscrizione in catasto o dalla richiesta di accatastamento, oppure dal pagamento dell’imposta comunale (Ici/Imu), se dovuta.

Non sono agevolabili, quindi, le spese effettuate in corso di costruzione dell’immobile.

I passi per usufruire della detrazione fiscale sono:

  1. Effettuare l’intervento di qualificazione energetica nel rispetto dei requisiti limite previsti dalle norme per i vari componenti DECRETO EDIFICI 2008
  2. Sostenere le spese relative all’intervento di riqualificazione energetica tramite bonifico specificando: la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il codice fiscale o la partita IVA del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico;
  3. Incaricare un tecnico ( a ciò si occupano i tecnici ITEC ) di svolgere le seguenti operazioni:
    • Asseverazione che attesti la rispondenza dell’intervento ai pertinenti requisiti;
    • Attestato di qualificazione o prestazione energetica per gli interventi che lo prevedono;
    • Redazione della scheda informativa relativa agli interventi realizzati;
    • Invio all’ENEA in via telematica della documentazione attestata;

Chi può usufruirne

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento.

In particolare, sono ammessi all’agevolazione:

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
  • i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
  • le associazioni tra professionisti;
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
  • i titolari di un diritto reale sull’immobile;
  • i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali;
  • gli inquilini;
  • coloro che hanno l’immobile in comodato;

Cumulabilità con altre agevolazioni

La detrazione d’imposta (55 o 65%) non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali (quale, per esempio, la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio).

Se gli interventi realizzati rientrano sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico sia in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, si potrà fruire, per le medesime spese, soltanto dell’uno o dell’altro beneficio fiscale, rispettando gli adempimenti previsti per l’agevolazione prescelta.

Aliquota Iva applicabile

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere per la realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici sono assoggettate all’imposta sul

valore aggiunto in base alle aliquote previste per gli interventi di recupero del patrimonio immobiliare.

In particolare:

  • per le prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione – ordinaria e straordinaria – realizzati su immobili residenziali, è previsto un regime agevolato con applicazione dell’Iva ridotta al 10%
  • per le cessioni di beni l’aliquota ridotta si applica solo quando la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto.

Abolizione dell’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate

Con l’entrata in vigore del decreto sulle semplificazioni fiscali (decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175) è stato eliminato l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate gli interventi che proseguono oltre il periodo d’imposta.

Tale comunicazione doveva essere presentata in via telematica entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese.

Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare andava invece trasmessa entro 90 giorni dalla fine del periodo d’imposta in cui le spese erano state sostenute.

La cancellazione dell’obbligo di comunicazione riguarda:

  • i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, per le spese sostenute nel 2014 in relazione a lavori che proseguiranno nel 2015
  • i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, per le spese sostenute nel periodo d’imposta rispetto al quale il termine di 90 giorni scade a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto sulle semplificazioni fiscali (13 dicembre 2014).

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