Legare il bonus facciate all’efficientamento energetico, senza limitarlo ai condomìni, ma estenderlo agli edifici produttivi, con possibilità di ricevere uno sconto immediato alternativo alla detrazione. Sono alcune delle proposte contenute tra i numerosi emendamenti al disegno di legge di Bilancio.

Le proposte, che nella maggior parte dei casi mirano a rendere la misura più sostenibile dal punto di vista energetico ed economico, arrivano in modo trasversale dai vari gruppi politici.

Bonus facciate e risparmio energetico

Come già annunciato, c’è la volontà di riscrivere l’articolo sul bonus facciate per dare alla nuova detrazione del 90% un obiettivo di risparmio energetico.

Sia dalla maggioranza che dall’opposizione sono arrivate proposte che condizionano l’accesso al bonus facciate alla contestuale realizzazione di interventi per l’efficientamento energetico dell’edificio. In particolare, tra i documenti da allegare alla pratica per la richiesta della detrazione, spunta l’asseverazione di un tecnico abilitato che certifichi il rispetto dei requisiti minimi di trasmittanza termica indicati nel DM 26 giugno 2015. Solo gli edifici vincolati sarebbero esenti da questa condizione.

Altri emendamenti, con lo stesso obiettivo, scendono più nel dettaglio. Forza Italia, ad esempio, propone di legare il bonus facciate alla realizzazione di opere di isolamento termo-acustico. Il Gruppo Misto suggerisce il cappotto termico.

Bonus facciate anche sugli edifici produttivi

Dai banchi di Forza Italia e Lega è arrivata la proposta di estendere il bonus facciate agli edifici commerciali ed industriali, nonché ad alberghi e pensioni.

Il bonus facciate, come ipotizzato nel ddl di Bilancio, riguarda solo le parti comuni degli edifici residenziali. Deriva infatti dal bonus ristrutturazioni, che è una detrazione Irpef limitata alle persone fisiche.

Bonus facciate: interventi ammessi, termini e tetti delle spese

Il bonus facciate dovrebbe durare un anno. Più emendamenti hanno proposto di riconoscere ai condomìni la detrazione del 90% anche alle spese sostenute nel 2021, ma deliberate dall'assemblea nel 2020. Per rendere operativo il nuovo strumento saranno quasi sicuramente necessari uno o più decreti attuativi. Una volta definite le regole del bonus, la palla passerà ai condomìni, che dovranno deliberare, con tempi non sempre celeri, la realizzazione degli interventi. Solo dopo questi passaggi si arriverebbe ai lavori veri e propri.

Il bonus facciate abbozzato nel ddl di Bilancio non prevede limiti di spesa e si può ottenere anche con semplici lavori di manutenzione. Alcuni emendamenti del Movimento 5 Stelle propongono in primo luogo di limitare gli incentivi agli interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica, finalizzati al recupero o restauro delle facciate di edifici situati negli spazi pubblici, ma anche di introdurre un tetto di spesa doppio rispetto al bonus ristrutturazioni, quindi 192mila euro per il 2020 e 96mila euro per gli anni successivi. Ricordiamo infatti che il bonus ristrutturazioni "potenziato", prorogato di anno in anno, prevede un tetto di spesa di 96mila euro (a fronte di una detrazione del 50). Quando il Governo deciderà di non prorogare più il potenziamento, il bonus avrà un tetto di 48mila euro (con detrazione del 36%).

Bonus facciate e sconto immediato in fattura

Hanno una provenienza trasversale anche gli emendamenti che introducono, anche per questo bonus, lo sconto immediato in fattura alternativo alla detrazione fiscale. Il meccanismo sarebbe lo stesso introdotto dall’articolo 10 del Decreto Crescita. Al momento, lo sconto immediato in fattura è operativo solo per l’ecobonus e il sismabonus. Per il bonus facciate, che deriva dal bonus ristrutturazioni, servirebbe quindi un intervento normativo mirato.

Bisogna però considerare che lo sconto immediato in fattura, alternativo alle detrazioni fiscali, potrebbe avere vita breve. Alle imprese non è mai piaciuto. Il Ministro dello Sviluppo Economico, dopo aver avviato un tavolo di confronto con gli operatori, ha promesso modifiche. Da ultimo, l’Antitrust ha stabilito che vìola i principi della concorrenza. Si possono quindi ipotizzare due vie d’uscita: la prima è che questi emendamenti vengano respinti, la seconda è che le proposte siano modificate ed integrate in un nuovo meccanismo di sconto alternativo alle detrazioni fiscali.

fonte: www.edilportale.com

La Legge di Bilancio 2020, come sappiamo, non dimentica le agevolazioni per tutti quei contribuenti che sostengono spese sempre con un occhio attento verso il rispetto del pianeta. Infatti, il legislatore nella Manovra, ormai in via di definizione, accende il riflettore anche sugli “eco” incentivi e interviene inserendo puntualmente norme e proroghe che possano sostenere i cittadini green.

Nello specifico la legge dispone la proroga al 31 dicembre 2020 per le spese sostenute per la  riqualificazione energetica e, tra il novero dei costi ammessi, come noto, rientrano anche le spese messe in atto per acquistare tende da sole, interne e esterne all’abitazione, installate per provvedere e migliorare le schermature solari dell’edificio.

Si tratta dei cosiddetti “Ecobonus” le detrazioni fiscali spettanti per gli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici disposte dal DL n.63/2013 prorogate e perfezionate dai diversi provvedimenti susseguitesi nel tempo. Anche la manovra 2020 mette lo zampino e adesso ci sarà tempo sino a dicembre 2020 per avvalersi della detrazione fiscale nella misura del 65% spettante per le spese documentate relative a interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

Che cos’è l’Ecobonus

L’agevolazione – disposta dall’articolo 14, commi 1 e 2, lettera b), del DL n.63/2013 – per la riqualificazione energetica degli edifici, conosciuta comunemente con il nome di Ecobonus, consiste in una detrazione fiscale che è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.

La detrazioni d’imposta (valida ai fini dell’Irpef e dell’Ires) è pari al 65% e deve essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo, delle spese sostenute entro un limite massimo – che varia in relazione a ciascuno degli interventi previsti.

Con riferimento all’Ecobonus in commento, evidenziamo che l’agevolazione è quella prevista per le spese sostenute per interventi di schermatura solare e prevede una detrazione ridotta, pari al 50% per le spese sostenute dal 1º gennaio 2018, nella misura massima di 60.000 euro. La detrazione spetta per le spese sostenute – tra il 1 gennaio 2015 e il 31 dicembre 2019 – inerenti l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari elencate nell’allegato M del decreto legislativo n. 311/2006.

La detrazione fiscale è stata oggetto di modifica nel corso degli anni, ecco il quadro di riepilogo della detrazione spettante, pari al:

Attenzione: La detrazione fiscale del 65% spetta anche per le spese sostenute per le opere murarie, eventualmente necessarie per la posa in opera, e per le prestazioni professionali.

Ricordiamo che la condizione indispensabile per fruire dell’agevolazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali per l’attività d’impresa o professionale.

Importante sottolineare che il legislatore ha dettato regole, tempi e misure diverse e specifiche per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.

Cosa cambia con la Legge di Bilancio 2020

Ecco di seguito il dettaglio di quanto disposto in materia di riqualificazione energetica dalla manovra 2020, il legislatore grazie alle proroghe concesse permette di godere delle detrazioni fiscali anche per le spese del prossimo anno.

In particolare, c’è la proroga della detrazione nella misura del 65% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020 per gli interventi di efficienza energetica, nonché per l’acquisto o posa in opera delle schermature solari di classe “M” fino a un valore massimo della detrazione di 60 mila euro.

Per gli interventi di riqualificazione energetica sui singoli immobili, ricordiamo che la detrazione è ridotta al 50% per le spese sostenute dal 1 gennaio 2018 e relative all’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla “classe A” di prodotto.

Evidenziamo, ancora che la detrazione “Ecobonus” si applica nella misura del 65% per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, o con impianti dotati di apparecchi ibridi o altri dispositivi indicati dalla norma.

La Legge di bilancio 2020 sopprime i periodi terzo, quarto e quinto del comma 2 e dispone anche la detrazione nella misura del 50% anche per le spese sostenute nell’anno 2020 per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino ad un valore massimo della detrazione di 30 mila euro.

Schermature solari esterne

Ma quali sono le spese di “schermatura” per le quali spetta l’Ecobonus?

Facile rispondere a questa domanda, visto che il legislatore ha stabilito specificatamente che la riduzioni Irpef e Ires spetta per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari indicate nell’allegato M del Dlgs n. 311 del 2006.

Prima di passare al dettagli per descrivere quali sono le schermature che possono fruire dell’Ecobonus, è opportuno ricordare che tutte le tende esterne sono sottoposte a marcatura CE obbligatoria dal 2006 e che tale identificazione è un requisito fondamentale e necessario per poter usufruire della detrazione in commento.

Sul sito ufficiale dell’Enea sono pubblicati tutti i requisiti tecnici specifici che devono possedere le diverse schermature solari per poter essere ammesse al beneficio. In particolare:

Ecco in tabella le schermature che possono fruire dell’Ecobonus:

Allegato “M” del Dlgs n. 311 del 2006
Tipologia Marcatura CE Descrizione
TENDE ESTERNE UNI EN 13561 Tende esterne requisiti prestazionali compresa la sicurezza (in obbligatorietà della marcatura CE)
CHIUSURE ESTERNE UNI EN 13659 Chiusure oscuranti requisiti prestazionali compresa la sicurezza (in obbligatorietà della marcatura CE) ovvero persiane, tapparelle, veneziane, frangisole, chiusure tecniche e oscuranti.
ALTRE UNI EN 14501 Benessere termico e visivo caratteristiche prestazioni e classificazione
DISPOSITIVI di PROTEZIONE UNI EN 13363.01 Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate; calcolo della trasmittanza totale e luminosa, metodo di calcolo semplificato
UNI EN 13363.02 Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate; calcolo della trasmittanza totale e luminosa, metodo di calcolo dettagliato

Beneficiari dell’Ecobonus

L’Amministrazione finanziaria individua quali beneficiari tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento.

Sono, dunque, ammessi all’agevolazione:

titolari di reddito d’impresa possono fruire della detrazione solo con riferimento ai fabbricati strumentali da essi utilizzati nell’esercizio della loro attività imprenditoriale.

Possono fruire dell’Ecobonus anche i titolari di un diritto reale sull’immobile, i condòmini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali, gli inquilini, coloro che hanno l’immobile in comodato.

Se sostengono le spese per la realizzazione degli interventi, e questi non siano effettuati su immobili strumentali all’attività d’impresa, possono godere dell’agevolazione:

Le detrazioni sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

Come ottenere la detrazione fiscale

Per ottenere l’Ecobonus occorre acquistare una schermatura solare, scegliendo una fra quelle elencate tra i prodotti aventi le caratteristiche disposte dall’allegato “M”.

Nella relativa fattura di vendita sarebbe opportuno che le informazioni sottoindicate fossero esposte in maniera espliciata:

Effettuato l’intervento di riqualificazione energetica di norma occorre trasmettere come sappiamo la “Scheda descrittiva dell’intervento” per via telematica direttamente dal sito web ENEA relativo all’anno in cui sono terminati i lavori.

Attenzione: l’attestato di prestazione energetica non è richiesto per acquisto e posa in opera delle schermature solari.

Ricordiamo, inoltre, che per godere dell’agevolazione in commento il relativo pagamento deve essere effettuato in caso di persone fisiche, ovvero prive da partiva iva, con bonifico bancario, postale o tramite conto aperto presso un istituto di pagamento e precisamente con un bonifico cosiddetto “parlante” ovvero che contengono nella causale del bonifico le seguenti informazioni:

È opportuno conservare tutta la documentazione attestante la spesa e l’invio all’Enea. Le spese per le tende da sole o da interni diminuiscono le imposte da pagare a fine anno, in quota parte. Ecco, perché  la detrazione fiscale spettante deve essere evidenziata nella dichiarazione dei redditi, tramite la relativa indicazione nel modello  730 o nel modello dei Redditi.

Inoltre, l’agevolazione dell’Ecobonus per la schermatura può diventare un vero e proprio “credito” cedibile ovvero uno sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore, come vedremo nel paragrafo che segue.

Cessione del credito e sconto corrispettivo

Per gli interventi di schermatura solare, su parti comuni dei condomini o sulle singole unità immobiliari, il credito che emerge in seguito alla fruizione della detrazione fiscale del 50% può essere ceduto:

L’Ecobonus sotto forma di sconto: questa è stata la novità dal 2019. I soggetti aventi diritto alle detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica possono scegliere, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di “sconto sul corrispettivo dovuto”, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi stessi.

fonte: ediltecnico.it

Con la delibera del 12 novembreARERA (Autorità per l’energia e l’ambiente) ha dato l’avvio alla regolamentazione sperimentale in materia di ammodernamento delle colonne montanti vetuste degli edifici.

Il contributo previsto servirà a promuovere il rinnovo dei vecchi impianti elettrici interni ai condomini, per migliorarne sicurezza ed efficienza. Il rimborso verrà eseguito al condominio per i lavori edili effettuati, e potrà arrivare fino a 1.200 euro ad appartamento, e fino a 900 euro a piano.

Quali altre informazioni e direttive contiene la delibera? Quanto durerà questa “fase sperimentale”? Vediamo tutto in dettaglio.

Condomini: rimborso per rinnovare gli impianti elettrici, come funziona?

L’obiettivo principale del provvedimento è facilitare l’accordo tra gli amministratori di condominio e i distributori di energia elettrica per rinnovare le colonne montanti più vecchie, garantendo la sicurezza degli edifici e predisponendo le colonne stesse a eventuali richieste di aumento di potenza.

Negli ultimi anni infatti, visto il successo delle pompe di calore per scaldare o raffreddare, e delle piastre a induzione in cucina, la domanda di incremento di potenza è cresciuta notevolmente.

La delibera anche per questo è particolarmente importante per i condomini dotati di vecchi impianti elettrici, che stanno valutando ristrutturazioni o la centralizzazione dei contatori, considerando che il rimborso varierà anche in funzione del livello di pregio delle finiture dell’immobile.

Quali interventi saranno rimborsati?

Si parla di lavori eseguibili sulla linea in sviluppo prevalentemente verticale che attraversa parti condominiali, cioè i cavi che giungono fino ai contatori elettrici dei singoli appartamenti (o al pannello comune se i contatori sono raggruppati in un’unica area).

Quanto durerà la fase sperimentale?

Tre anni, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022, per l’ammodernamento degli impianti realizzati prima del 1970 o nella fascia tra il 1970 e il 1985 se ritenuti critici.

Come sarà erogato il contributo?

Sarà erogato se i lavori edili saranno svolti direttamente dal condominio, differenziato in relazione al tipo di finitura presente, e starà in un range tra i 400 e i 600 euro per piano, e dai 700 ai 900 euro per utenza.

Tali cifre possono subire un aumento (da 700 a 900 euro per piano e da 1000 a 1200 euro per utenza) se in occasione dei lavori sulla colonna montante il condominio propenderà per la centralizzazione di tutti i misuratori in un unico vano.

Il contributo è in questo caso maggiorato poiché vanno considerati i lavori di posa dei nuovi collegamenti elettrici tra i contatori centralizzati e gli appartamenti, collegamenti che resteranno di proprietà del condominio. Si aggiungono poi 100 euro al metro (fino ad un massimo di 1500 euro) per l’eventuale parte di cavo che deve collegare la colonna montante al confine di proprietà.

La rete elettrica a fine lavoro sarà così più sicura, e i condomini potranno attivare anche potenze fino a 6 kW.

Qual è l’iter per la domanda di rimborso?

ARERA specifica che sarà necessaria un’informativa preliminare, con cui il distributore prospetti la sottoscrizione di un accordo sui costi, tempi e modalità per l’ammodernamento delle colonne.

Le imprese avranno tempo fino al 30 giugno 2020 per definire una versione sperimentale di contratto-tipo.

Il condominio dovrà conservare la documentazione sui costi sostenuti perché siano riconosciuti i rimborsi, che saranno erogati direttamente dal distributore. I controlli, necessari per evitare eventuali abusi, saranno eseguiti a campione.

ARERA istituisce anche un censimento nazionale del “parco colonne montanti vetuste” e “potenzialmente ammodernabili”, obbligatorio per ogni distributore. Lo scopo è quello di poter disporre di una valutazione puntuale dei potenziali investimenti e dell’impatto in tariffa.

Scarica la delibera di ARERA del 12 novembre 2019 e l’Allegato alla delibera.

fonte: www.ediltecnico.it

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