CERTIFICAZIONI ENERGETICHE

L’attestato energetico degli edifici è il primo passo per avere costruzioni più efficienti.

La classificazione consente all’acquirente di un immobile di rendersi conto dei costi di gestione che andrà ad affrontare dopo l’acquisto. Inoltre viene in questo modo incentivata la costruzione di edifici con minor fabbisogno energetico, che siano più appetibili per il mercato in quanto con minori costi fissi per il combustibile.

L’Attestato energetico (attestazione di prestazione energetica) contiene la «targa energetica» che sintetizza le caratteristiche energetiche dell’immobile.

Per misurarle, il tecnico deve analizzare le caratteristiche termo igrometriche, i consumi, la produzione di acqua calda, il raffrescamento e il riscaldamento degli ambienti, il tipo di impianto, eventuali sistemi di produzione di energia rinnovabile.
L’attestato deve contenere anche i dati catastali dell’immobile. Nel caso si debba vendere la propria abitazione o stipulare un nuovo contratto di locazione per tovare un inquilino, i relativi annunci commerciali tramite tutti i mezzi di comunicazione devono riportare l’Indice di prestazione energetica (Ipe) dell’involucro edilizio e globale dell’edificio o dell’unità immobiliare e la classe energetica corrispodente, contenute nell’attestato di prestazione energetica.
Il suo scopo è quello di rappresentare sinteticamente e in conformità a quanto richiesto dal legislatore, la prestazione energetica dell’edificio con lo scopo di informare il consumatore sul fabbisogno energetico dell’alloggio che andrà ad acquistare, un po’ come accade con gli elettrodomestici o le lampadine a basso consumo da diversi anni.

DOCUMENTI NECESSARI


Al fine di elaborare un preventivo e rilasciare successivamente l’attestato di Certificazione Energetica sono richiesti i seguenti dati e documenti:

Al fine di elaborare un preventivo e rilasciare successivamente l’attestato di Certificazione Energetica sono richiesti i seguenti dati e documenti:

  • Regione, Città e Provincia Immobile (dati necessari sia per quantificare i tempi necessari al sopralluogo sia per reperire eventuali regolamenti comunali);
  • Dimensione Immobile (in mq., valore indicativo);
  • Anno di costruzione;
  • Data rilascio DIA (se in construzione);
  • Planimetria Immobile (se disponibile in formato elettronico, cartaceo o è necessario eseguire un rilievo);
  • Schede Catastali Immobile aggiornate alle ultime modifiche apportate all’immobile (se disponibile);
  • Documenti Legge 10/91 (se disponibili);
  • Stratigrafie edilizie o schede tecniche delle strutture dell’immobile (se disponibili);
  • Tipologia impianto di riscaldamento e idrico sanitario (se autonomo o centralizzato);
  • Tipologia fonti rinnovabili (se presenti);

OBBLIGO E SANZIONI


L’obbligo di allegazione è stato introdotto pena la nullità dell’atto stesso. Si tratta di una nullità assoluta, che può essere fatta valere da chiunque e può essere rilevata d’ufficio dal giudice; l’azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione.

In caso di vendita il proprietario che viola l’obbligo di dotazione dell’attestato di prestazione energetica è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 3mila euro e non superiore a 18mila euro; in caso di nuovo contratto di locazione il proprietario che viola l’obbligo è invece punto con una sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1.800.

CHIEDI UN PREVENTIVO















    Acconsento al trattamento dei dati personali

    captcha

    ;