L’Attestato di Prestazione Energetica (APE, o anche, comunemente, "certificato energetico") è un documento che attesta la prestazione e la classe energetica di un immobile e indica gli interventi migliorativi più convenienti.
Si tratta, secondo le normative vigenti, di un documento obbligatorio da fornire all'acquirente o all'affittuario in caso di compravendita immobiliare e per le locazioni di interi edifici.
La certificazione energetica degli edifici è un sistema di valutazione per:
L’APE (attestato di prestazione energetica) è stato introdotto dal Decreto Legge 63/2013 e convertito dalla Legge 90/2013 che ha introdotto novità sulle prestazioni energetiche degli edifici e sostituito il vecchio ACE (Attestato di Certificazione Energetica) con l’APE. A seguire, il 26 giugno 2015, sono stati emanati tre decreti interministeriali riguardanti i requisiti minimi, le linee guida per la certificazione energetica degli edifici e gli schemi, e le modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica.
L’Attestato di Prestazione Energetica è un documento obbligatorio in alcuni specifici casi e, in ogni caso ha validità per massimo 10 anni, al termine dei quali deve essere nuovamente redatto, se necessario. Inoltre la certificazione energetica è obbligatoria per ottenere il permesso di costruire, in quanto è necessario dimostrare il rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica.
L’APE è obbligatorio:
L'APE è richiesto:
Allegato ufficiale: https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/DM_Linee_guida_APE_allegato1.pdf

L’attestato di prestazione energetica deve contenere una serie di informazioni:
La classe energetica viene espressa con un valore da A4 a G ed è determinata in base all’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile dell’edificio. Più la lettera è bassa, maggiore è il consumo energetico dell’immobile.
Per redigere un attestato di prestazione energetica oltre a raccogliere la documentazione richiesta (visura catastale, planimetria, libretto d’impianto, ecc.), il tecnico certificatore è tenuto ad effettuare un sopralluogo per raccogliere le informazioni necessarie alla determinazione degli indici di prestazione energetica. L’analisi energetica dell’immobile permette inoltre di valutare le caratteristiche delle murature e quelle geometriche dell’edificio, il sistema di raffreddamento e riscaldamento degli ambienti presenti, il tipo di impianto in uso e gli eventuali sistemi di produzione di energia rinnovabile.
Una volta eseguiti e completati i calcoli, il certificatore compila un documento rilasciando l’attestato di prestazione energetica e locazione in cui sono riassunte tutte le caratteristiche energetiche dell’immobile. L’APE viene inviata e registrata presso la Regione di appartenenza con costi e oneri differenti in base al luogo in cui viene effettuata. I costi, infatti, cambiano da regione a regione.
Oltre ad essere obbligatorio, l’attestato di prestazione energetica (APE) è un documento utile. Sapere il grado di efficienza energetica del proprio appartamento o di quello che si intende acquistare, infatti, permette di porre in essere i comportamenti utili per ridurre i consumi, oltre a scegliere le modalità più idonee per rinfrescare e riscaldare gli ambienti. Per migliorare la classe energetica di un edificio bisogna mettere in atto degli interventi di riqualificazione energetica volti a fornire agli edifici una nuova o migliore prestazione dal punto di vista energetico. Dopo aver individuato la classe di un edificio con un'apposita diagnosi energetica, bisognerà valutare gli interventi necessari, di tipo impiantistico, strutturale o edilizio, necessari a garantire un retrofit vantaggioso, migliorando le prestazioni e garantendo il cosiddetto "salto" ad una classe energetica superiore, utilizzando preferibilmente tecniche e materiali di costruzione sostenibili e impianti che sfruttano fonti di energia rinnovabile con bassissimo impatto sull’ambiente.
La Ventilazione Meccanica Controllata (VMC) è un sistema mediante il quale viene garantito un continuo e controllato ricambio dell’aria in un ambiente confinato, sia in casa che negli uffici che in qualsiasi tipo di edificio pubblico. Un ventilatore con recupero di calore a ridotto consumo elettrico immette costantemente nuova aria in casa, prendendola dall’esterno e filtrandola, rimuovendo pollini e inquinanti. Passato lo scambiatore di calore, la nuova aria pulita viene distribuita su tutta l’abitazione tramite canalizzazioni ed immessa per mezzo delle bocchette.

L’immissione di aria fresca si dispone solitamente nelle camere da letto. In queste stanze i principali inquinanti dell’aria sono CO2 e vapore acqueo in concentrazioni standard.
L’estrazione dell’aria esausta ed insalubre avviene nei locali in cui le attività svolte dall’utenza (cucinare, lavarsi, lavare i panni) comportano una maggiore produzione di vapore acqueo, CO2, odori (cucine, bagni).

Gli apparecchi VMC (ventilazione meccanica controllata) sono dotati di due ventilatori per immettere ed estrarre l’aria. Uno scambiatore di calore a flussi incrociati recupera l’energia contenuta nell’aria estratta, che cede la sua temperatura prima di essere espulsa all’esterno, in questo modo l’aria nuova e sana che entra, guadagna calore. In questo modo, si riducono sensibilmente i consumi energetici dell’edificio, ripulendo allo stesso tempo l’aria degli ambienti della casa dagli agenti inquinanti e dall’accesso di umidità. Inoltre gli apparecchi sono dotati di sistema di controllo e regolazione.
Le alte rese che i recuperatori di calore raggiungono contribuiscono al contenimento delle spese per mantenere riscaldata la casa ed abbattono il costo in bolletta. Il sistema provvede a fornire una ventilazione bilanciata e continua a ridotto consumo con alto recupero energetico (prossimo al 90%), scongiurando l’apertura delle finestre o l’uso di piccoli estrattori, poco efficienti. I sistemi VMC più evoluti, come quelli a doppio flusso continuo, integrano sempre un sistema che provvede al recupero di calore, che permettono di risparmiare in modo sensibile sui costi di riscaldamento ed essenziale per gli obiettivi di salubrità (cioè aria sana e ossigenata in casa). Infatti grazie alla vmc si migliora la qualità dell’aria indoor con il minor spreco di energia.
Come fa una VMC a purificare l’aria? Quando l’aria esterna, che può contenere pollini, polvere, polveri sottili e altri inquinanti pericolosi per salute, viene “catturata” dal sistema VMC, questa viene filtrata dalle impurità, risultando quindi pulita dagli inquinanti. Ma la VMC non si occupa solo di filtrare e purificare l’aria di rinnovo che proviene dall’esterno, per quanto sia un aspetto essenziale. La sostituzione continua dei volumi di aria tra dentro e fuori evacua e diluisce pericolosi inquinanti indoor che altrimenti rimarrebbero intrappolati tra me mura di casa in assenza di una regolare aerazione. Una unità VMC ben dimensionata rispetto all’ambiente da ventilare è in grado di assicurare una valida azione di “lavaggio” degli inquinanti, cioè ha la funzione di allontanarli man mano che si formano evitando perciò gli accumuli. Come inquinante si intende anche l’umidità che è la principale causa di formazione delle muffe e di tutte le altre attività biologiche indesiderate.
Esistono varie tipologie di impianti vmc, ma il funzionamento di base è il medesimo: l’aria esausta degli ambienti indoor viene estratta mentre altra aria, proveniente dall’esterno e ricca di ossigeno, viene immessa all’interno dei locali. Si ottiene così, in modo totalmente automatico e continuo, il ricambio d’aria con un meccanismo di filtrazione ad alta efficienza. L’applicazione in ambito residenziale e commerciale di piccole dimensioni in Italia è piuttosto recente ed è favorita dal nuovo quadro normativo in tema di certificazione energetica: per ottenere la classe A è infatti indispensabile dotare l’edificio di un sistema Vmc con recupero di calore aria-aria.
Negli ultimi anni, le tecniche di isolamento degli edifici sono notevolmente migliorate, il modo di costruire è cambiato. Isoliamo sempre di più le nostre case grazie a cappotti termici ed infissi a tenuta, eliminando infiltrazioni e spifferi ed annullando quasi completamente la permeabilità all’aria. L’aria all’interno delle abitazioni spesso è inquinata o insalubre a causa di polveri provenienti dall’esterno, umidità e vapori di cottura, prodotti per la pulizia e molto altro. L’umidità è uno degli elementi più nocivi negli edifici, in una normale abitazione se ne producono almeno 15 litri al giorno; bagni e cucina sono gli ambienti maggiormente interessati. L’umidità causa la formazione di muffe sulle parti più fredde delle pareti esterne, solitamente negli spigoli in alto; spesso causa il distacco della pittura e nei casi più gravi anche dell’intonaco. L’installazione della VMC è diventata sempre più importante perché è necessario un adeguato sistema di ventilazione per garantire la salubrità degli ambienti e il comfort delle persone che ci vivono.
Legare il bonus facciate all’efficientamento energetico, senza limitarlo ai condomìni, ma estenderlo agli edifici produttivi, con possibilità di ricevere uno sconto immediato alternativo alla detrazione. Sono alcune delle proposte contenute tra i numerosi emendamenti al disegno di legge di Bilancio.
Le proposte, che nella maggior parte dei casi mirano a rendere la misura più sostenibile dal punto di vista energetico ed economico, arrivano in modo trasversale dai vari gruppi politici.
Come già annunciato, c’è la volontà di riscrivere l’articolo sul bonus facciate per dare alla nuova detrazione del 90% un obiettivo di risparmio energetico.
Sia dalla maggioranza che dall’opposizione sono arrivate proposte che condizionano l’accesso al bonus facciate alla contestuale realizzazione di interventi per l’efficientamento energetico dell’edificio. In particolare, tra i documenti da allegare alla pratica per la richiesta della detrazione, spunta l’asseverazione di un tecnico abilitato che certifichi il rispetto dei requisiti minimi di trasmittanza termica indicati nel DM 26 giugno 2015. Solo gli edifici vincolati sarebbero esenti da questa condizione.
Altri emendamenti, con lo stesso obiettivo, scendono più nel dettaglio. Forza Italia, ad esempio, propone di legare il bonus facciate alla realizzazione di opere di isolamento termo-acustico. Il Gruppo Misto suggerisce il cappotto termico.
Dai banchi di Forza Italia e Lega è arrivata la proposta di estendere il bonus facciate agli edifici commerciali ed industriali, nonché ad alberghi e pensioni.
Il bonus facciate, come ipotizzato nel ddl di Bilancio, riguarda solo le parti comuni degli edifici residenziali. Deriva infatti dal bonus ristrutturazioni, che è una detrazione Irpef limitata alle persone fisiche.
Il bonus facciate dovrebbe durare un anno. Più emendamenti hanno proposto di riconoscere ai condomìni la detrazione del 90% anche alle spese sostenute nel 2021, ma deliberate dall'assemblea nel 2020. Per rendere operativo il nuovo strumento saranno quasi sicuramente necessari uno o più decreti attuativi. Una volta definite le regole del bonus, la palla passerà ai condomìni, che dovranno deliberare, con tempi non sempre celeri, la realizzazione degli interventi. Solo dopo questi passaggi si arriverebbe ai lavori veri e propri.
Il bonus facciate abbozzato nel ddl di Bilancio non prevede limiti di spesa e si può ottenere anche con semplici lavori di manutenzione. Alcuni emendamenti del Movimento 5 Stelle propongono in primo luogo di limitare gli incentivi agli interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica, finalizzati al recupero o restauro delle facciate di edifici situati negli spazi pubblici, ma anche di introdurre un tetto di spesa doppio rispetto al bonus ristrutturazioni, quindi 192mila euro per il 2020 e 96mila euro per gli anni successivi. Ricordiamo infatti che il bonus ristrutturazioni "potenziato", prorogato di anno in anno, prevede un tetto di spesa di 96mila euro (a fronte di una detrazione del 50). Quando il Governo deciderà di non prorogare più il potenziamento, il bonus avrà un tetto di 48mila euro (con detrazione del 36%).
Hanno una provenienza trasversale anche gli emendamenti che introducono, anche per questo bonus, lo sconto immediato in fattura alternativo alla detrazione fiscale. Il meccanismo sarebbe lo stesso introdotto dall’articolo 10 del Decreto Crescita. Al momento, lo sconto immediato in fattura è operativo solo per l’ecobonus e il sismabonus. Per il bonus facciate, che deriva dal bonus ristrutturazioni, servirebbe quindi un intervento normativo mirato.
Bisogna però considerare che lo sconto immediato in fattura, alternativo alle detrazioni fiscali, potrebbe avere vita breve. Alle imprese non è mai piaciuto. Il Ministro dello Sviluppo Economico, dopo aver avviato un tavolo di confronto con gli operatori, ha promesso modifiche. Da ultimo, l’Antitrust ha stabilito che vìola i principi della concorrenza. Si possono quindi ipotizzare due vie d’uscita: la prima è che questi emendamenti vengano respinti, la seconda è che le proposte siano modificate ed integrate in un nuovo meccanismo di sconto alternativo alle detrazioni fiscali.
fonte: www.edilportale.com
La Legge di Bilancio 2020, come sappiamo, non dimentica le agevolazioni per tutti quei contribuenti che sostengono spese sempre con un occhio attento verso il rispetto del pianeta. Infatti, il legislatore nella Manovra, ormai in via di definizione, accende il riflettore anche sugli “eco” incentivi e interviene inserendo puntualmente norme e proroghe che possano sostenere i cittadini green.
Nello specifico la legge dispone la proroga al 31 dicembre 2020 per le spese sostenute per la riqualificazione energetica e, tra il novero dei costi ammessi, come noto, rientrano anche le spese messe in atto per acquistare tende da sole, interne e esterne all’abitazione, installate per provvedere e migliorare le schermature solari dell’edificio.
Si tratta dei cosiddetti “Ecobonus” le detrazioni fiscali spettanti per gli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici disposte dal DL n.63/2013 prorogate e perfezionate dai diversi provvedimenti susseguitesi nel tempo. Anche la manovra 2020 mette lo zampino e adesso ci sarà tempo sino a dicembre 2020 per avvalersi della detrazione fiscale nella misura del 65% spettante per le spese documentate relative a interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
L’agevolazione – disposta dall’articolo 14, commi 1 e 2, lettera b), del DL n.63/2013 – per la riqualificazione energetica degli edifici, conosciuta comunemente con il nome di Ecobonus, consiste in una detrazione fiscale che è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.
La detrazioni d’imposta (valida ai fini dell’Irpef e dell’Ires) è pari al 65% e deve essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo, delle spese sostenute entro un limite massimo – che varia in relazione a ciascuno degli interventi previsti.
Con riferimento all’Ecobonus in commento, evidenziamo che l’agevolazione è quella prevista per le spese sostenute per interventi di schermatura solare e prevede una detrazione ridotta, pari al 50% per le spese sostenute dal 1º gennaio 2018, nella misura massima di 60.000 euro. La detrazione spetta per le spese sostenute – tra il 1 gennaio 2015 e il 31 dicembre 2019 – inerenti l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari elencate nell’allegato M del decreto legislativo n. 311/2006.
La detrazione fiscale è stata oggetto di modifica nel corso degli anni, ecco il quadro di riepilogo della detrazione spettante, pari al:
Attenzione: La detrazione fiscale del 65% spetta anche per le spese sostenute per le opere murarie, eventualmente necessarie per la posa in opera, e per le prestazioni professionali.
Ricordiamo che la condizione indispensabile per fruire dell’agevolazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali per l’attività d’impresa o professionale.
Importante sottolineare che il legislatore ha dettato regole, tempi e misure diverse e specifiche per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.
Ecco di seguito il dettaglio di quanto disposto in materia di riqualificazione energetica dalla manovra 2020, il legislatore grazie alle proroghe concesse permette di godere delle detrazioni fiscali anche per le spese del prossimo anno.
In particolare, c’è la proroga della detrazione nella misura del 65% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020 per gli interventi di efficienza energetica, nonché per l’acquisto o posa in opera delle schermature solari di classe “M” fino a un valore massimo della detrazione di 60 mila euro.
Per gli interventi di riqualificazione energetica sui singoli immobili, ricordiamo che la detrazione è ridotta al 50% per le spese sostenute dal 1 gennaio 2018 e relative all’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla “classe A” di prodotto.
Evidenziamo, ancora che la detrazione “Ecobonus” si applica nella misura del 65% per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, o con impianti dotati di apparecchi ibridi o altri dispositivi indicati dalla norma.
La Legge di bilancio 2020 sopprime i periodi terzo, quarto e quinto del comma 2 e dispone anche la detrazione nella misura del 50% anche per le spese sostenute nell’anno 2020 per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino ad un valore massimo della detrazione di 30 mila euro.
Facile rispondere a questa domanda, visto che il legislatore ha stabilito specificatamente che la riduzioni Irpef e Ires spetta per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari indicate nell’allegato M del Dlgs n. 311 del 2006.
Prima di passare al dettagli per descrivere quali sono le schermature che possono fruire dell’Ecobonus, è opportuno ricordare che tutte le tende esterne sono sottoposte a marcatura CE obbligatoria dal 2006 e che tale identificazione è un requisito fondamentale e necessario per poter usufruire della detrazione in commento.
Sul sito ufficiale dell’Enea sono pubblicati tutti i requisiti tecnici specifici che devono possedere le diverse schermature solari per poter essere ammesse al beneficio. In particolare:
Ecco in tabella le schermature che possono fruire dell’Ecobonus:
| Allegato “M” del Dlgs n. 311 del 2006 | ||
| Tipologia | Marcatura CE | Descrizione |
| TENDE ESTERNE | UNI EN 13561 | Tende esterne requisiti prestazionali compresa la sicurezza (in obbligatorietà della marcatura CE) |
| CHIUSURE ESTERNE | UNI EN 13659 | Chiusure oscuranti requisiti prestazionali compresa la sicurezza (in obbligatorietà della marcatura CE) ovvero persiane, tapparelle, veneziane, frangisole, chiusure tecniche e oscuranti. |
| ALTRE | UNI EN 14501 | Benessere termico e visivo caratteristiche prestazioni e classificazione |
| DISPOSITIVI di PROTEZIONE | UNI EN 13363.01 | Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate; calcolo della trasmittanza totale e luminosa, metodo di calcolo semplificato |
| UNI EN 13363.02 | Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate; calcolo della trasmittanza totale e luminosa, metodo di calcolo dettagliato | |
L’Amministrazione finanziaria individua quali beneficiari tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento.
Sono, dunque, ammessi all’agevolazione:
I titolari di reddito d’impresa possono fruire della detrazione solo con riferimento ai fabbricati strumentali da essi utilizzati nell’esercizio della loro attività imprenditoriale.
Possono fruire dell’Ecobonus anche i titolari di un diritto reale sull’immobile, i condòmini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali, gli inquilini, coloro che hanno l’immobile in comodato.
Se sostengono le spese per la realizzazione degli interventi, e questi non siano effettuati su immobili strumentali all’attività d’impresa, possono godere dell’agevolazione:
Le detrazioni sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa.
Per ottenere l’Ecobonus occorre acquistare una schermatura solare, scegliendo una fra quelle elencate tra i prodotti aventi le caratteristiche disposte dall’allegato “M”.
Nella relativa fattura di vendita sarebbe opportuno che le informazioni sottoindicate fossero esposte in maniera espliciata:
Effettuato l’intervento di riqualificazione energetica di norma occorre trasmettere come sappiamo la “Scheda descrittiva dell’intervento” per via telematica direttamente dal sito web ENEA relativo all’anno in cui sono terminati i lavori.
Attenzione: l’attestato di prestazione energetica non è richiesto per acquisto e posa in opera delle schermature solari.
Ricordiamo, inoltre, che per godere dell’agevolazione in commento il relativo pagamento deve essere effettuato in caso di persone fisiche, ovvero prive da partiva iva, con bonifico bancario, postale o tramite conto aperto presso un istituto di pagamento e precisamente con un bonifico cosiddetto “parlante” ovvero che contengono nella causale del bonifico le seguenti informazioni:
È opportuno conservare tutta la documentazione attestante la spesa e l’invio all’Enea. Le spese per le tende da sole o da interni diminuiscono le imposte da pagare a fine anno, in quota parte. Ecco, perché la detrazione fiscale spettante deve essere evidenziata nella dichiarazione dei redditi, tramite la relativa indicazione nel modello 730 o nel modello dei Redditi.
Inoltre, l’agevolazione dell’Ecobonus per la schermatura può diventare un vero e proprio “credito” cedibile ovvero uno sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore, come vedremo nel paragrafo che segue.
Per gli interventi di schermatura solare, su parti comuni dei condomini o sulle singole unità immobiliari, il credito che emerge in seguito alla fruizione della detrazione fiscale del 50% può essere ceduto:
L’Ecobonus sotto forma di sconto: questa è stata la novità dal 2019. I soggetti aventi diritto alle detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica possono scegliere, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di “sconto sul corrispettivo dovuto”, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi stessi.
fonte: ediltecnico.it
Con la delibera del 12 novembre, ARERA (Autorità per l’energia e l’ambiente) ha dato l’avvio alla regolamentazione sperimentale in materia di ammodernamento delle colonne montanti vetuste degli edifici.
Il contributo previsto servirà a promuovere il rinnovo dei vecchi impianti elettrici interni ai condomini, per migliorarne sicurezza ed efficienza. Il rimborso verrà eseguito al condominio per i lavori edili effettuati, e potrà arrivare fino a 1.200 euro ad appartamento, e fino a 900 euro a piano.
Quali altre informazioni e direttive contiene la delibera? Quanto durerà questa “fase sperimentale”? Vediamo tutto in dettaglio.
L’obiettivo principale del provvedimento è facilitare l’accordo tra gli amministratori di condominio e i distributori di energia elettrica per rinnovare le colonne montanti più vecchie, garantendo la sicurezza degli edifici e predisponendo le colonne stesse a eventuali richieste di aumento di potenza.
Negli ultimi anni infatti, visto il successo delle pompe di calore per scaldare o raffreddare, e delle piastre a induzione in cucina, la domanda di incremento di potenza è cresciuta notevolmente.
La delibera anche per questo è particolarmente importante per i condomini dotati di vecchi impianti elettrici, che stanno valutando ristrutturazioni o la centralizzazione dei contatori, considerando che il rimborso varierà anche in funzione del livello di pregio delle finiture dell’immobile.
Si parla di lavori eseguibili sulla linea in sviluppo prevalentemente verticale che attraversa parti condominiali, cioè i cavi che giungono fino ai contatori elettrici dei singoli appartamenti (o al pannello comune se i contatori sono raggruppati in un’unica area).
Tre anni, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022, per l’ammodernamento degli impianti realizzati prima del 1970 o nella fascia tra il 1970 e il 1985 se ritenuti critici.
Sarà erogato se i lavori edili saranno svolti direttamente dal condominio, differenziato in relazione al tipo di finitura presente, e starà in un range tra i 400 e i 600 euro per piano, e dai 700 ai 900 euro per utenza.
Tali cifre possono subire un aumento (da 700 a 900 euro per piano e da 1000 a 1200 euro per utenza) se in occasione dei lavori sulla colonna montante il condominio propenderà per la centralizzazione di tutti i misuratori in un unico vano.
Il contributo è in questo caso maggiorato poiché vanno considerati i lavori di posa dei nuovi collegamenti elettrici tra i contatori centralizzati e gli appartamenti, collegamenti che resteranno di proprietà del condominio. Si aggiungono poi 100 euro al metro (fino ad un massimo di 1500 euro) per l’eventuale parte di cavo che deve collegare la colonna montante al confine di proprietà.
La rete elettrica a fine lavoro sarà così più sicura, e i condomini potranno attivare anche potenze fino a 6 kW.
ARERA specifica che sarà necessaria un’informativa preliminare, con cui il distributore prospetti la sottoscrizione di un accordo sui costi, tempi e modalità per l’ammodernamento delle colonne.
Le imprese avranno tempo fino al 30 giugno 2020 per definire una versione sperimentale di contratto-tipo.
Il condominio dovrà conservare la documentazione sui costi sostenuti perché siano riconosciuti i rimborsi, che saranno erogati direttamente dal distributore. I controlli, necessari per evitare eventuali abusi, saranno eseguiti a campione.
ARERA istituisce anche un censimento nazionale del “parco colonne montanti vetuste” e “potenzialmente ammodernabili”, obbligatorio per ogni distributore. Lo scopo è quello di poter disporre di una valutazione puntuale dei potenziali investimenti e dell’impatto in tariffa.
Scarica la delibera di ARERA del 12 novembre 2019 e l’Allegato alla delibera.
fonte: www.ediltecnico.it
Le detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica ed edilizia degli immobili resteranno in vita un altro anno. Sono stati prorogati al 31 dicembre 2020 l’ecobonus, il bonus ristrutturazioni e il bonus mobili.
Non cambieranno le aliquote delle agevolazioni. L’unica novità potrebbe essere rappresentata dallo sconto immediato in fattura alternativo alle detrazioni.
Nessun ritocco al sismabonus, già concepito con una scadenza al 31 dicembre 2021. Nel Documento programmatico di bilancio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, su cui si baserà la legge di bilancio per il 2020, non c’è infine nessun cenno al bonus verde.
La detrazione fiscale per la riqualificazione energetica degli edifici sarà prorogata per tutto il 2020. Saranno incentivati con un bonus del 65% gli interventi di riqualificazione energetica globale, i lavori sull’involucro, l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione in classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, l’acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione degli impianti esistenti.
La detrazione del 65% per gli interventi sull’involucro potrebbe accavallarsi al nuovo bonus facciate del 90%, che diventerà operativo dal 1° gennaio 2020 e avrà durata di un anno. Per fare delle valutazioni più approfondite sarà necessario attendere i dettagli della nuova detrazione.
Otterranno una detrazione fiscale del 50% la sostituzione delle finestre comprensive di infissi, l’acquisto e posa in opera delle schermature solari, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione in classe A, la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti a biomassa.
Per gli interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni di edifici condominiali che interessino almeno il 25% dell’involucro, resterà confermata la detrazione del 70%, che sale al 75% se con l’intervento di miglioramento della prestazione energetica invernale ed estiva si consegue almeno la qualità media di cui al DM 26 giugno 2015. In questo caso, le agevolazioni scadono infatti il 31 dicembre 2021.
Resteranno invariati i tetti di spesa già esistenti. Secondo il Documento, inoltre, le detrazioni saranno ripartite in dieci quote annuali.
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Secondo le regole attualmente vigenti, i soggetti che effettuano interventi di efficientamento energetico possono ricevere un contributo, anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante. L'impresa che ha praticato lo sconto recupera il relativo importo sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione o cedere ai propri fornitori.
Questo è l’unico aspetto delle detrazioni che potrebbe cambiare. Almeno stando alle parole del Ministro Patuanelli, che ha promesso agli operatori del settore, scontenti della misura, modifiche nella legge di bilancio.
SCARICA LO SCHEMA DI EDILPORTALE DELLA CESSIONE DEL CREDITO E DELLO SCONTO ALTERNATIVO AI BONUS CASA
Per tutto il 2020, il bonus ristrutturazioni consentirà di detrarre dall’Irpef il 50% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020, con un limite massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, per la riqualificazione edilizia delle abitazioni e delle parti comuni degli edifici condominiali. La detrazione sarà ripartita in dieci quote annuali.
L’agevolazione, lo ricordiamo, riguarda gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, nonché i lavori su immobili danneggiati da calamità, l’acquisto e costruzione di box e posti auto, l’eliminazione delle barriere architettoniche, la prevenzione degli illeciti, la cablatura e riduzione dell’inquinamento acustico, gli interventi per il risparmio energetico, l’adozione di misure antisismiche, la bonifica dall’amianto, la messa in sicurezza contro gli infortuni domestici.
All'interno del pacchetto di detrazioni fiscali sugli interventi di ristrutturazione degli immobili c'è anche il bonus sull'acquisto di immobili situati in edifici ristrutturati dalle imprese e messi in vendita entro 18 mesi dalla fine dei lavori. La detrazione del 50% si calcola sul 25% del prezzo di acquisto. Si può anche in questo caso presumere che l'agevolazione sarà prorogata.
SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL BONUS RISTRUTTURAZIONI
La proroga al 31 dicembre 2020 riguarda anche la detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.
Al momento, a prescindere dall’entità delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione, l’importo massimo di spesa detraibile per i mobili e gli elettrodomestici è di 10.000 euro, IVA compresa, e la quota detraibile è pari al 50% della spesa sostenuta. Le regole non dovrebbero cambiare, ma si attende comunque il testo della nuova norma.
SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL BONUS MOBILI
fonte: edilportale.com
L'uso del gas per il riscaldamento domestico è una delle principali voci del budget energetico familiare. Proprio per questo motivo diventa fondamentale cercare di ridurre gli sprechi, moderando la temperatura interna dell'abitazione e lavorando efficacemente sull'isolamento termico, e scegliere le migliori tariffe a disposizione sul mercato, come ad esempio le offerte luce e gas di Iren.
Ancor prima di compiere questo ultimo, consigliato, passaggio, è fondamentale cercare di comprendere quanto si sta pagando per ogni metro cubo di gas consumato. Solamente disponendo di questo dato di partenza sarà infatti possibile cercare di comprendere quali siano le tariffe con il maggior differenziale (positivo) rispetto a quella in essere, andando a stimare quanti soldi, mese dopo mese, possono essere risparmiati in bolletta.
A quel punto sarà molto più semplice effettuare un paragone su quel che il libero mercato ha da proporre, andando poi a ponderare la propria scelta sulla base delle rispettive esigenze di utilizzo dell'impianto domestico.
Chiarito ciò, è altresì ovvio che uno dei migliori atteggiamenti per poter risparmiare sulla bolletta del gas sia evidentemente quello di adottare una serie di comportamenti che siano favorevolmente orientati verso la riduzione dei consumi. Per esempio, considerato che il principale responsabile del consumo di gas in Italia è l'impianto di riscaldamento e, pertanto, la fruizione della caldaia, diventa fondamentale cercare di effettuare una coerente manutenzione del proprio impianto, nella consapevolezza che una caldaia non efficiente consuma di più. Inoltre, è essenziale cercare di regolare la caldaia alla temperatura adeguata, evitando che “lavori” eccessivamente per poter riscaldare l'acqua a temperature troppo elevate rispetto al necessario. Si tenga conto, in tal proposito, che abbassare solamente di 1 grado la temperatura della caldaia, può favorire un risparmio in bolletta di circa il 5%.
Se inoltre si dispone di un impianto di vecchia generazione, potrebbe essere utile procedere alla valutazione di una sostituzione con un nuovo impianto con caldaia a condensazione: si tratta evidentemente di un investimento piuttosto importante, ma che può essere facilmente controbilanciato da un congruo risparmio in bolletta nel medio termine. Gli impianti con caldaia a condensazione possono infatti funzionare molto bene a basse temperature, assicurando un risparmio fino al 20% nella bolletta del gas: un beneficio non certo irrilevante per chi è alla ricerca di un percorso di riduzione dei costi nell'utenza energetica.
Ispirati tali comportamenti maggiormente sostenibili, non sfugge il fatto che la maggior parte del risparmio arriverà con la scelta di un cambio di fornitore di luce e gas, una volta che è stata effettuata la necessaria attività di valutazione degli attuali consumi e degli attuali costi per metro cubo.
Pertanto, effettuato il check up sull'odierna situazione energetica, anche in virtù della disponibilità di un rilevante patrimonio informativo online che fino a pochi anni fa non era accessibile, rendendo molto più ardui i confronti, il suggerimento è quello di agire in termini di paragone con le principali alternative a disposizione sul libero mercato dell'energia e del gas: il risparmio non dovrebbe distare più di qualche clic rispetto al vostro monitor...
fonte: www.osservatoriooggi.it